Statuto

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione Custodi Giudiziari, anche denominata per brevità A.C.G..

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede legale in Roma, Via Giovanni Nicotera, 24 e potrà istituire sedi secondarie, uffici e sezioni in altre località, anche all’estero.

Art. 3 – Durata

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto

L’A.C.G. è un’associazione di rappresentanza senza fini di lucro aperta all’adesione di professionisti che svolgono incarichi di custodia e di delegati alla vendita nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari. L’associazione è costituita precipuamente come centro di aggregazione, conoscenza, incontro e confronto tra liberi professionisti e soggetti interessati all’attività svolta dagli associati. Per la realizzazione dei propri fini, l’associazione utilizza tutti i possibili mezzi di comunicazione e di espressione, promuovendo e svolgendo, anche in collaborazione con altri enti, le seguenti attività, la cui elencazione è da considerarsi indicativa e non esaustiva: – istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto e informazione all’attività degli associati; – realizzare iniziative formative e di aggiornamento professionale; – assumere e sostenere ogni iniziativa legislativa e regolamentare ritenuta utile all’attività svolta dagli associati; – promuovere studi, conferenze, seminari, dibattiti, inchieste, sondaggi, ricerche e, in generale, attività culturali che siano di interesse degli associati, curando anche la pubblicazione di testi e manuali; – realizzare e pubblicare periodici (esclusi i quotidiani), cd-rom, prodotti editoriali elettronici, pubblicazioni comunque connesse agli scopi della associazione, creare collegamenti a reti telematiche, realizzare siti internet, creare reti di comunicazione tra soggetti con simili finalità; – creare sinergie tra gli associati nello svolgimento della rispettiva attività, ferma la responsabilità dei singoli con riferimento agli incarichi ricevuti; – sensibilizzare gli organi interessati, tra i quali primariamente gli Uffici Giudiziari ed gli Ordini Professionali di appartenenza, affinché siano tutelati gli interessi e risolti i problemi relativi all’attività svolta dagli associati. Per lo svolgimento delle specifiche attività, l’associazione può avvalersi della collaborazione di altre associazioni, enti similari, università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni; potrà partecipare a gare e concorsi, richiedendo, eventualmente, finanziamenti, anche agevolati.

Art. 5 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione: – l’Assemblea degli associati; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente; – il Vice Presidente; – il Segretario; – il Tesoriere; – il Revisore dei Conti.

Art. 6 – Categorie di associati

Gli associati si distinguono in: – fondatori, indicati nell’atto costitutivo, ai quali è riservato in via esclusiva il diritto di deliberare in ordine all’ammissione di nuovi associati; – coordinatori di settore, individuati dal Consiglio Direttivo, ai quali è affidata l’organizzazione di un’area di interesse, quali a titolo esemplificativo quelle legale, economica, sociale, formativa, amministrativa, di elaborazione dati, sportiva e culturale; – onorari, i quali per riconosciuti meriti siano ammessi all’associazione dai fondatori, non essendo tenuti a corrispondere la quota associativa e non avendo diritto di voto in Assemblea; – ordinari. Tutti gli associati, ad eccezione degli onorari, hanno diritto di voto in Assemblea, purché risultino in regola con il pagamento di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta all’associazione.

Art. 7 – Ammissione all’associazione

L’ammissione all’associazione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dai fondatori, i quali deliberano a propria discrezione nel rispetto dello spirito e degli scopi perseguiti dall’associazione. Le delibere degli associati fondatori sulle domande di ammissione sono inoppugnabili. I soggetti la cui domanda di ammissione all’associazione sia stata respinta possono riproporre la propria candidatura non prima che sia trascorso il termine di un anno dalla data di presentazione della precedente domanda. Ove il numero dei fondatori risulti per qualsiasi ragione inferiore a 5 (cinque), le delibere relative all’ammissione di nuovi associati sono assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Materie di competenza esclusiva dell’Assemblea

Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea degli associati le seguenti materie: – approvazione del rendiconto corredato dalla relazione annuale e del conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo; – elezione dei membri del Consiglio Direttivo; – modifica dello statuto e scioglimento dell’associazione.

Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli associati o la metà dei membri del Consiglio Direttivo. Nella richiesta di convocazione devono essere indicate le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono sottoporre all’Assemblea. L’Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile. L’Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell’associazione sia altrove. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, da inviare con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito agli associati con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Copia dell’avviso di convocazione è altresì affisso presso gli uffici dell’associazione. L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati.

Art. 10 – Rappresentanza all’Assemblea

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta e firmata, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega. Un unico soggetto non può in ogni caso rappresentare in Assemblea più di cinque associati.

Art. 11 – Presidenza dell’Assemblea

La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente ovvero a chi abbia facoltà di sostituirlo secondo le previsione del presente statuto. In via subordinata l’Assemblea designa a maggioranza semplice dei presenti come presidente uno qualsiasi degli intervenuti. Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un associato che svolga funzioni di segretario designato dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, firma il verbale delle adunanze.

Art. 12 – Quorum decisionali dell’Assemblea

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati. L’Assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione deve essere in ogni caso deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 13 – Verbalizzazione dell’Assemblea

Le decisioni dell’Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura del Segretario nel libro delle decisioni dell’Assemblea, consultabile da qualsiasi associato.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente: – è il legale rappresentante dell’associazione; – convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; – firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo; – vista di regola la corrispondenza. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo che risulti associato ininterrottamente da maggior tempo o, in via subordinata, dal Consigliere più anziano. In caso di morte o dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato, le sue funzioni, limitate tuttavia all’ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente. Il Presidente è rieleggibile.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi associativi. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: – elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Revisore dei Conti; – delega proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, fermo restando che gli incarichi eventualmente affidati sono svolti in collaborazione con il Presidente; – adotta qualsiasi iniziativa volta a dare la migliore organizzazione alla vita associativa, ivi incluso quella di emanare regolamenti nel rispetto dei principi ispiratori del presente statuto; – assume tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione dell’associazione, incluse quelle relative alla stipula e scioglimento di contratti di lavoro e di collaborazione; – redige il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo; – determina l’importo delle quote associative, fissandone modalità e termini di pagamento; – applica le sanzioni disciplinari; – delibera in ordine all’ammissione di nuovi associati, ove sulla stessa non possano deliberare i fondatori per mancanza del quorum necessario; – in virtù di riconosciuti meriti per l’attività svolta in favore dell’associazione, nomina Presidenti Onorari e attribuisce cariche onorarie in genere. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea tra gli associati ogni 2 (due) anni ed è composto, previa determinazione da parte dell’Assemblea del numero, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri, oltre i Consiglieri onorari eventualmente nominati. Sono nominabili membri del Consiglio Direttivo gli associati che risultino tali da almeno 2 (due) anni a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione. I Consiglieri sono rieleggibili. Ove cessino dalla carica uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri devono provvedere a nominarne in sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall’Assemblea. Ove cessi dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, l’Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese eventualmente sopportate per ragioni del loro ufficio.

Art. 16 – Adunanze del ConsiglioDirettivo

Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede dell’associazione, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza a ciascun membro. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l’elencazione delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero da chi abbia facoltà di sostituirlo secondo le previsione del presente statuto. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati dal Presidente, i coordinatori di settore. Il Consigliere che risulti in conflitto d’interessi non può esercitare il diritto di voto.

Art. 17 – Rappresentanza dell’associazione

La rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l’uso della firma associativa sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a propri membri.

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti assunti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all’associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Art. 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità dell’associazione, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo la direttive del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Revisore dei Conti.

Art. 21 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti controlla l’attività del Tesoriere, nonché la rispondenza dell’operato del Consiglio Direttivo agli scopi statutari e alla normativa vigente.

Art. 22 – Prestazioni degli associati

Le prestazioni degli associati in favore dell’associazione per il perseguimento delle sue finalità sono fornite a titolo gratuito. Potranno essere rimborsate le spese vive documentate sostenute nell’espletamento di specifici incarichi conferiti agli associati dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Procedimenti e sanzioni disciplinari

L’associato che operi contravvenendo ai principi ispiratori dell’attività dell’associazione ed alle previsioni statutarie ovvero regolamentari, ovvero compia gravi violazioni delle normative applicabili, è passibile dei seguenti provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo: – richiamo scritto; – censura; – sospensione dall’associazione; – revoca dalle cariche associative; – espulsione. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L’atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito a far pervenire al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni le deduzioni scritte dell’interessato ovvero la richiesta di essere ascoltato personalmente. Ogni decisione del Consiglio Direttivo in materia disciplinare deve essere comunicata per iscritto agli interessati. Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell’interessato.

Art. 24 – Sezioni

Il Consiglio Direttivo, al fine di perseguire le finalità dell’associazione e per realizzare l’obiettivo di essere fisicamente presente nel territorio, potrà istituire sezioni decentrate dell’associazione a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale, comunale e municipale, onde: – rappresentare localmente l’associazione; – fungere da collegamento fra gli organi centrali e gli associati; – collaborare con gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche e private per il conseguimento dei fini dell’associazione; – curare l’attività di assistenza, consulenza e patronato.

Art. 25 – Risorse economiche

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento l’associazione trae le necessarie risorse economiche da: – quote e contributi degli associati; – erogazioni liberali degli associati e di terzi; – contributi di Organismi Internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati e da realizzarsi nell’ambito dei fini statutari; – eredità, donazioni e legati; – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali mostre, feste, e sottoscrizioni anche a premi; – entrate compatibili con le finalità associative, dell’associazionismo di promozione sociale e di volontariato e/o derivanti dal possesso di quote o di azioni di società di capitali, ovvero di altra tipologia di investimento, anche immobiliare.

Art. 26 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile oltre alle norme contenute nei regolamenti in materia e in quelli eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo. Il presente atto rimarra’ depositato presso il Notaio che ne autentichera’ le sottoscrizioni.